|
Tributi
|
|
La cosiddetta “manovra di ferragosto” aumenta dal 30% al 40% la quota di utili netti assoggettata a tassazione IRES per le cooperative a mutualità prevalente (onlus).
Il comma 36-bis (D.L. 14 settembre 2011, n. 148, articolo 2) non coinvolge quindi le cooperative agricole che continuano ad assoggettare a tassazione almeno il 20% degli utili netti annuali.
Come calcolare quanto inciderà questo aumento? In maniera molto semplice si può prendere in considerazione l'utile riportato sul bilancio 2010 (quello approvato entro giugno 2011) e calcolarne il 40%. Ovviamente questo calcolo prevede che nel corso del 2011 si è avuta una situazione molto simile al 2010 per cui gli utili rimangono invariati.
Nella migliore delle ipotesi l'utile del 2011 è maggiore del 2010 per cui la percentuale di aumento del 10% avrà un'incidenza maggiore. Nel caso l'utile sia inferiore anche la tassazione sarà inferiore.
Come ridurre il peso della tassazione? L'utile è la differenza tra ricavi e costi . Per ridurre quindi il peso della tassazione o diminuiscono i ricavi o aumentano i costi. Ridurre i ricavi non è consigliabile in quanto può mettere a rischio la vita della cooperativa.
Aumentare i costi invece può significare: investimenti. Probabilmente l'intenzione del legislatore è quella di fare in modo che gli utili vengano investiti nell'anno in corso e quindi entro il 31 dicembre.
Altro discorso dev'essere fatto per il comma 36-ter che riguarda anche le altre cooperative come quelle agricole ma questo sarà oggetto di un prossimo articolo.
Questo articolo è volutamente semplificativo, ogni considerazione sul singolo caso, dovrà essere fatta col proprio commercialista. |
|
|
Controllo
|
|
Entro il 29 novembre le società di persone e di capitali italiane, devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (D.L. 185 del 29/11/2008 art.16 comma 6). La comunicazione è esente da oneri di diritti e bollo.
In questo ambito un aiuto ci viene da HostingZen che ha predisposto un servizio web gratuito, accessibile dalla home page del sito www.hostingzen.it. Questo servizio ci consente di adempiere alla registrazione della casella PEC in modo rapido e sicuro e di comunicare direttamente in Camera di Commercio l'indirizzo.
Con l'iscrizione della Pec le società avranno una vera e propria sede legale elettronica accessibile da chiunque e senza costi. L'indirizzo PEC potrà essere usato per le comunicazioni e le notificazioni con pieno valore legale di atti e documenti nella corrispondenza tra le società, la Pubblica Amministrazione e i professionisti. L' e-mail certificata consente infatti di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
| Società di nuova costituzione |
obbligo PEC |
immediato |
| Società costituite prima del 29/11/2008 |
obbligo PEC |
entro il 29/11/2011 |
| Professionisti |
obbligo PEC |
entro il 29/11/2009 |
| PA |
obbligo PEC |
immediato |
| Ditte individuali |
PEC consigliata |
-- |
| Privati |
PEC consigliata |
-- |
In sintesi, è garantita la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, nonché dell'identificazione della casella mittente.
L'offerta gratuita HostingZen è valida fino al 29 novembre ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di attivizione. Il rinnovo avrà un costo di 5,00 euro + iva, annui per la versione Standard. La comunicazione in Camera di Commercio prevede l'utilizzo della firma digitale personale.
La PEC non va usata per mandare gli auguri di Natale. Si usa la raccomandata per comunicazioni importanti, di lavoro, e ogni qualvolta abbiamo bisogno che rimanga traccia dell'invio.
Facciamo in modo di trarne profitto dai suoi vantaggi: invio di pratiche, partecipazione a gare o concorsi, comunicazioni con la P.A. o l'impresa con cui lavoriamo. Tutto questo senza i costi della raccomandata e senza il dispendio di tempo per recarsi all'Ufficio Postale
Facciamo attenzione ad eventuali termini di decorrenza che iniziamo dal momento della ricezione e non da quando viene scaricato il messaggio.
Per fare un esempio, è come se i termini di decorrenza di una notifica partissero dal momento in cui la mia raccomandata arriva all'Ufficio Postale e non dal momento in cui la vado a ritirare.
Per questo la PEC è solo apparentemente una normale casella di posta elettronica. In realtà è uno strumento di lavoro, è un indirizzo di residenza a cui siamo sempre reperibili. E di questo dobbiamo esserne consapevoli.
Per questo la PEC va controllata spesso, o in alternativa vanno adottate tecniche per poter essere tempestivamente avvisati in caso di ricezione di un messaggio.
L’omessa iscrizione della PEC entro il 29 novembre 2011 comporta l’irrogazione della sanzione da 206,00 a 2.065,00 euro. |
|
Tributi
|
|
Scade il 15 dicembre la presentazione del modello EAS Tutte le associazioni sono tenute all'invio, tranne alcune categorie specificate nelle tre circolari pubblicate fino al momento.
|
|
Read more...
|
|
|
Finanza
|
|
Con la legge 88 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, in adeguamento alla Normativa Comunitaria vengono disposti alcuni obblighi di indicare, negli atti e nella corrispondenza, i dati identificati delle società di capitale.
L’obbligo si estende anche ai siti web e alla posta elettronica che dovranno riportare i seguenti dati:
La sede sociale;
Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società;
Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato;
Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso;
L’eventuale dichiarazione di società a socio unico.
L’omessa esecuzione, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro.
Invariato resta, invece, l’obbligo per chi è in possesso di partita IVA di indicarla sulla homepage del sito web aziendale.
Per la mancata esposizione del numero di partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.
Le modifiche riguardano l’articolo 2250 del Codice Civile:
* Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
* Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
* Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
* Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
* Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
* In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
* Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
(1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).
Pubblicato anche su AgoraVox |
|
Controllo
|
|
Costituire un'azienda e' relativamente semplice. Associazione, cooperativa, societa'.
Volendo estremizzare e' sufficiente prendere appuntamento con un notaio, qualche firma e qualche centinaia di euro ed il gioco e' fatto! Molti passi sono stati fatti verso la semplificazione e molto si potrebbe ancora fare soprattutto sotto l'aspetto legislativo ma non si puo' negare che da 20 anni ad oggi non sia molto piu' semplice costituire un azienda. |
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
|
|
Page 1 of 2 |