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Con la legge 88 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, in adeguamento alla Normativa Comunitaria vengono disposti alcuni obblighi di indicare, negli atti e nella corrispondenza, i dati identificati delle società di capitale.
L’obbligo si estende anche ai siti web e alla posta elettronica che dovranno riportare i seguenti dati:
La sede sociale;
Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società;
Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato;
Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso;
L’eventuale dichiarazione di società a socio unico.
L’omessa esecuzione, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro.
Invariato resta, invece, l’obbligo per chi è in possesso di partita IVA di indicarla sulla homepage del sito web aziendale.
Per la mancata esposizione del numero di partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.
Le modifiche riguardano l’articolo 2250 del Codice Civile:
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